Quando i residui di produzione possono essere considerati sottoprodotti?

Lo chiarisce il decreto 264/2016, in vigore dal 2 marzo. L’obiettivo è favorire e agevolare l’utilizzo di sottoprodotti derivanti da un processo di produzione.

A contare, per la definizione del sottoprodotto, è la certezza dell’utilizzo. Lo stabilisce il decreto 264 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio e che entra in vigore il 2 marzo. Si tratta del “regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

L’obiettivo del provvedimento è favorire e agevolare l’utilizzo di sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché assicurare maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto.

Secondo quanto stabilisce il decreto, i residui di produzione “sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi”.

Per essere considerato sottoprodotto, un residuo di produzione deve dunque soddisfare le seguenti condizioni:

  • la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  • è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
  • la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il provvedimento cita anche gli adempimenti obbligatori per produttori, detentori, utilizzatori ed eventuali intermediari di sottoprodotti, tra i quali l’obbligo di iscrizione, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti.